Art. 4

In vigore dal 5 feb 1987
1. L'organismo d'intervento italiano registra in uscita, con valore zero, sul conto previsto dall' del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1), i quantitativi di zucchero ceduti. 2. Per i quantitativi di zucchero messi gratuitamente a disposizione in applicazione del presente regolamento, il contributo di magazzinaggio in causa di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1998/78 non è dovuto dall'organismo d'intervento italiano. Tali quantitativi non sono presi in considerazione nel calcolo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1358/78.
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