Art. 3

In vigore dal 5 feb 1987
Gli importi forfettari per le spese di trasporto e di distribuzione di cui all', lettera b), sono rimborsati agli enti in causa dall'organismo d'intervento italiano dietro presentazione da parte di quest'ultimi di ogni prova attestante il trasporto e la distribuzione dello zucchero, prova riconosciuta dallo Stato membro nel territorio del quale ha luogo la distribuzione.
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