Art. 4

In vigore dal 22 gen 1987
1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'. 2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nei mese precedente: - i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza; - i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.
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