Art. 1
In vigore dal 22 gen 1987
Il volume del contingente che il Regno di Spagna può applicare per il 1987, ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di adesione, alle importazioni dai paesi terzi di carni e frattaglie di conigli domestici, di cui alla sottovoce 02.04 A della tariffa doganale comune, è fissato in 440 t.
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