Art. 2

In vigore dal 22 gen 1987
1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti. Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue: - il 50 % nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1987, - il 50 % nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1987. 2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 garantita dalla cauzione consiste nella realizzazione delle importazioni.
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