Art. 3

In vigore dal 30 dic 1986
I pescherecci che esercitano come attività principale la pesca di gamberetti sono quelli a bordo dei quali sono istallati permanentemente una caldaia appropriata per la lavorazione dei gamberetti e un setaccio per la separazione dei pesci piatti giovani dai gamberetti, e - che hanno pescato gamberetti per oltre la metà del tempo trascorso in mare durante un periodo rappresentativo di dodici mesi consecutivi nei due anni precedenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento; - i cui redditi provenienti dalla vendita di gamberetti durante un periodo rappresentativo di dodici mesi consecutivi nei due anni precedenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento calcolati in rapporto alle vendite totali dirette, costituivano almeno il 50 % delle loro entrate; - i cui sbarchi totali durante un periodo rappresentativo di dodici mesi consecutivi nei due anni precedenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento erano costituiti nella misura del 50 % o più, in peso, di gamberetti. Qualora un peschereccio sostituisca un altro peschereccio nell'elenco, la sua attività principale può essere dimostrata tenendo conto dell'attività esercitata dal peschereccio che esso sostituisce.
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