Art. 1

In vigore dal 30 dic 1986
1. L'elenco dei pescherecci autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3094/86, ad usare reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi 12 metri entro la zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51°00' latitudine nord, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania e della costa occidentale della Danimarca fino al faro di Hirtshals, misurate dalle linee di base a partire dalle quali sono misurate le acque territoriali, è riportato nell'allegato. 2. L'elenco è composto dai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri: - che esercitano come attività principale la pesca di gamberetti; - che sono entrati in servizio prima del 1o gennaio 1987 e che anteriormente a tale data hanno già pescato con reti a strascico a pali nelle acque al di là delle linee di base; - che al 1o gennaio 1987 rispondono alle norme tecniche stabilite dalla legislazione dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono immatricolati ai fini della pesca con reti a strascico a pali nella zona indicata all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3094/86, e - la cui potenza motrice, al 1o gennaio 1987, non supera 221 kW o nel caso di motore con potenza ridotta, non superava 300 kW prima della riduzione. 3. Nell'elenco possono figurare i pescherecci ritirati dal servizio nel periodo compreso tra il 1o luglio 1986 e il 1o gennaio 1987 per cause di forza maggiore ma che soddisfano altrimenti le condizioni fissate al paragrafo 2. Possono pure figurare nell'elenco i pescherecci per la cui costruzione è stato firmato prima dell'11 ottobre 1986 un contratto vincolante, sempreché a costruzione ulimata siano conformi alle condizioni fissate al paragrafo 2, salvo per quanto riguarda i riferimenti al 1o gennaio 1987. 4. L'elenco è valido dal 1o gennaio 1987 al 31 dicembre 1987. Se necessario, esso sarà completato anteriormente al 30 giugno 1987 secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3094/86, in modo da tener conto di altri pescherecci che sono entrati in servizio anteriormente al 1o gennaio 1987 ma che non erano iscritti nell'elenco alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. Gli Stati membri verificano se i pescherecci inclusi nell'elenco soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 e comunicano eventualmente alla Commissione le richieste di modifica dell'elenco conformemente all'.
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