Art. 2
In vigore dal 30 dic 1986
1. Le richieste di modifica dei dati contenuti nell'allegato devono essere notificate alla Commissione dallo Stato membro di cui il peschereccio in questione batte bandiera o nel quale esso è immatricolato.
2. Tuttavia, se la modifica implica un cambiamento di bandiera o di paese d'immatricolazione, la richiesta deve essere notificata dallo Stato membro di cui il peschereccio batterà bandiera o in cui verrà immatricolato dopo il cambiamento.
3. La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie per poterne valutare la conformità con le disposizioni dell'. Devono inoltre figurare nella richiesta il nome del peschereccio, le lettere e i numeri d'identificazione esterna, il porto d'immatricolazione, l'indicativo di chamata nonché la marca ed il tipo del motore.
4. Dopo aver esaminato le informazioni fornite, la Commissione modifica l'elenco di cui all' relativamente alle richieste ritenute conformi alle disposizioni suinidicate. Essa comunica a tutti gli Stati membri le modifiche intervenute, che entrano in vigore ad una data stabilita dalla Commissione.
Storico versioni
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