Art. 4
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteG. SHAW
(1)GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 36.
(2)GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(1)GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag 73.
(2)GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.
(3)GU n. 253 del 15. 9. 1978, pag. 1.
(4)GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.
ALLEGATO
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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