Art. 1

In vigore dal 22 dic 1986
1. I prodotti elencati nell'allegato Il del trattato CEE originari della Turchia, esclusi i prodotti che figurano nell'allegato del presente regolamento, sono immessi in libera pratica in esenzione dei dazi doganali negli Stati membri diversi dalla Grecia, dalla Spagna e dal Porto- gallo. 2. I prodotti originari della Turchia figuranti nell'allegato sono immessi in libera pratica negli Stati membri diversi dalla Grecia, dalla Spagna e dal Portogallo ai dazi doganali indicati per ciascuno di essi.
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