Art. 2
In vigore dal 22 dic 1986
1. Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all'importazione, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di questo prezzo.
Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di questo prezzo.
2. Per l'applicazione del presente regolamento si considerano come prodotti originari i prodotti conformi alle condizioni definite nella decisione n. 4/72 del Consiglio di associazione, acclusa al regolamento (CEE) n. 428/73(1), modificata dalla decisione n. 1/75, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75(2).
3. I metodi di cooperazione amministrativa che devono garantire ai prodotti di cui all' l'ammissione al beneficio dei dazi doganali ridotti sono quelli stabiliti nella decisione n. 5/72 del Consiglio di associazione, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/78, allegata al regolamento (CEE) n.
2152/78(3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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