Art. 4
1. Le clausole esistenti in materia di ripartizione dei carichi, non ritirate gradualmente conformemente all'arti-
In vigore dal 22 dic 1986
colo 3, vengono adattate in conformità della legislazione comunitaria, in particolare:
a) per quanto riguarda i traffici soggetti al codice di comportamento per le conferenza di linea della Nazioni Unite, essi debbono attenersi a detto codice e agli obblighi prescritti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 954/79;
b) per quanto riguarda i traffici non soggetti al codice di comportamento per le conferenze di linea delle Nazioni Unite, gli accordi vengono adattati al più presto e comunque anteriormente al 1g gennaio 1993 in modo da garantire a tutti i cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio, come definito nell', alle quote di carico spettanti agli Stati membri interessati.
2. La azioni a livello nazionale in applicazione del paragrafo 1 sono immediatamente notificate agli Stati membri e alla Commissione. Si applica la procedura di consultazione istituita dalla decisione 77/587/CEE.
3. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sui progressi compiuti negli adattamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), inizialmente ogni sei mesi ed in seguito ogni anno.
4. Se sorgono difficoltà nell'adattare gli accordi per renderli conformi al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato ne informa il Consiglio a la Commissione. Qualora degli accordi siano incompatibili con il paragrafo 1,
lettera b), e lo Stato membro interessato lo chieda, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i provvedimenti appropriati.
Storico versioni
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