Art. 1

In vigore dal 22 dic 1986
1. La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai cittadini degli Stati membri stabiliti fuori della Comunità e alle società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione. 3. Le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58 e 62 del trattato sono applicabili ai settori disciplinati dal presente regolamento. 4. Ai fini del presente regolamento, sono considerati «servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi», se sono normalmente assicurati dietro compenso: a) i trasporti intracomunitari: il trasporto marittimo di passeggeri o merci tra un porto di uno Stato membro e un porto o impianti in mare aperto di un altro Stato membro; b) i traffici con paesi terzi: il trasporto marittimo di passeggeri o merci tra un porto di uno Stato membro e un porto o impianti in mare aperto di un paese terzo.
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