Art. 2
In vigore dal 22 dic 1986
In deroga all', le restrizioni nazionali unilaterali esistenti anteriormente al 1g luglio 1986 per il trasporto di determinate merci, interamente o parzialmente riservate a
navi battenti bandiera nazionale sono gradualmente ritirate in base al seguente calendario, non oltre:
- per il trasporto tra Stati membri mediante navi battenti bandiera di uno Stato membro:
il 31 dicembre 1989
- per il trasporto tra Stati membri e paesi terzi mediante navi battenti bandiera di uno Stato membro:
il 31 dicembre 1991
- per il trasporto tra Stati membri e Stati membri e paesi terzi mediante altre navi:
il 1g gennaio 1993
Storico versioni
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