Art. 2

In vigore dal 22 dic 1986
In deroga all', le restrizioni nazionali unilaterali esistenti anteriormente al 1g luglio 1986 per il trasporto di determinate merci, interamente o parzialmente riservate a navi battenti bandiera nazionale sono gradualmente ritirate in base al seguente calendario, non oltre: - per il trasporto tra Stati membri mediante navi battenti bandiera di uno Stato membro: il 31 dicembre 1989 - per il trasporto tra Stati membri e paesi terzi mediante navi battenti bandiera di uno Stato membro: il 31 dicembre 1991 - per il trasporto tra Stati membri e Stati membri e paesi terzi mediante altre navi: il 1g gennaio 1993
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:4055:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo