Art. 5

In vigore dal 11 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente K. CLARKE (1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
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