Art. 5
In vigore dal 11 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. CLARKE
(1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
Storico versioni
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Proeli:reg:1986:3809:oj#art-5