Art. 1
In vigore dal 11 dic 1986
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolata (1), della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 10 % nel limite di un contingente tariffario comunitario di 3 000 tonnellate.
Nei limiti del contingente tariffario di cui al primo comma la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.
2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Storico versioni
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