Art. 2

In vigore dal 11 dic 1986
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l', paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro quote cumulate del contingente comunitario. 2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento del contingente viene constatato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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