Art. 2
In vigore dal 11 dic 1986
L'autorizzazione è annullata qualora sia stata rilasciata in base ad elementi inesatti o incompleti forniti dal richiedente e se:
a) il richiedente conosceva o doveva ragionevolmente conoscere questo carattere inesatto o incompleto, e
b) l'autorizzazione non avrebbe potuto essere rilasciata al richiedente sulla base degli elementi esatti e completi.
L'annullamento è disposto con decisione dell'autorità doganale da notificare al titolare dell'autorizzazione.
L'annullamento prende effetto alla data del rilascio dell'autorizzazione.
Storico versioni
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