Art. 3
1. L'autorizzazione è revocata qualora, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 2:
In vigore dal 11 dic 1986
a) non sia più soddisfatta una delle condizioni alle quali la concessione era subordinata,
o
b) il suo titolare non si conformi ad un'obbligazione che su di esso incombe nell'ambito del regime.
Tuttavia, l'autorità doganale può rinunciare a revocare detta autorizzazione quando:
- il suo titolare si conforma alle sue obbligazioni in un termine eventualmente stabilito dall'autorità doganale, o quando
- la mancanza non ha prodotto conseguenze effettive sul funzionamento corretto del regime.
2. La revoca è disposta con decisione dell'autorità doganale da notificare al titolare dell'autorizzazione.
Storico versioni
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