Art. 4

In vigore dal 11 dic 1986
1. La revoca di cui all' prende efetto alla data della sua notifica. Tuttavia, l'autorità doganale può: a) qualora giustificati interessi del titolare dell'autorizzazione lo richiedano, disporre che la revoca prenda effetto ad una data ulteriore; b) decidere che la revoca prende effetto alla data in cui l'autorità doganale ha determinato che la mancanza si è verificata. 2. La revoca non concerne le merci che, al momento in cui prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata. L'autorità doganale può tuttavia esigere che dette merci ricevano, entro il termine da essa fissato, una delle destinazioni di cui: - all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2763/83, quando si tratta di una autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale; - l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, lettere a) e da c) ad f), del regolamento (CEE) n. 1999/85 quando si tratta di un'autorizzazione di perfezionamento attivo; - all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2473/86, quando si tratta di un'autorizzazione di perfezionamento passivo o dello scambio standard.
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