Art. 4
L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 598/86 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 26 nov 1986
«
Per il frumento tenero panificabile, il massimale indicativo di importazione riveduto è fissato a 375 000 t per il 1986 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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