Art. 4

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 598/86 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 26 nov 1986
« Per il frumento tenero panificabile, il massimale indicativo di importazione riveduto è fissato a 375 000 t per il 1986 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3592:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo