Art. 2
In vigore dal 26 nov 1986
1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, le domande di titoli « MCS » per il quantitativo di cui all' possono essere presentate solo nei primi cinque giorni successivi alla data della pubblicazione del presente regolamento. Tuttavia, se il quinto giorno è un giorno festivo, un sabato o una domenica, le domande possono essere presentate il primo giorno lavorativo successivo.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 574/86, previa accettazione delle domande da parte della Commissione, comunicata per telescritto, i titoli MCS sono rilasciati, per il quantitativo di cui all', il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente regolamento. Se questo giorno è un giorno festivo, un sabato o una domenica, i titoli sono rilasciati il primo giorno lavorativo ad esso successivo.
Storico versioni
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