Art. 3

In vigore dal 26 nov 1986
1. L', punto 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 598/86 non si applica alle domande di titoli di cui all'. 2. In deroga all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 598/86, la validità dei titoli rilasciati nell'ambito del presente regolamento è limitata al 31 gennaio 1987.
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