Art. 4
In vigore dal 19 nov 1986
Per le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b), 5 lettera b) dell'allegato I, vendute in virtù del presente regolamento:
- non sono concesse restituzioni all'esportazione,
- si applica la nota 7 di cui alla parte 3a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1057/86.
Storico versioni
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