Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 nov 1986
Per le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b), 5 lettera b) dell'allegato I, vendute in virtù del presente regolamento: - non sono concesse restituzioni all'esportazione, - si applica la nota 7 di cui alla parte 3a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1057/86.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3522:oj#art-4