Art. 3
In vigore dal 13 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987, ad esclusione dell', che entra in vigore il 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. LUCE
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.
(5) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 6.
(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.
Storico versioni
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