Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 2782/75 è modificato come segue:

In vigore dal 13 nov 1986
1) nell'articolo 5: - il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono marchiate individualmente »; - il paragrafo 2 è soppresso e i paragrafi 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3; 2) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 7 Ogni incubatoio tiene uno o più registri in cui sono elencati per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione da uova o uso misto): a) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe ad incubare, nonché il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova; b) la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzate; c) il numero di uova covate ritirate dall'incubatrice e l'identità dell'acquirente. »; 3) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 8 Le uova covate ritirate dall'incubatrice devono essere utilizzate a fini diversi dal consumo umano. Esse possono essere utilizzate come uova industriali ai sensi dell', punto 2, del regolamento (CEE) n. 2772/75. »; 4) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: « 1. Ogni incubatoio comunica mensilmente all'autorità competente del rispettivo Stato membro - per specie, per categoria e per tipo - il numero di uova da cova messe in incubazione e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzati. ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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