Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2772/75 è modificato come segue:
In vigore dal 13 nov 1986
1) il testo dell', punti 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:
« 1. "uova": le uova di gallina in guscio, adatte al consumo allo stato naturale o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova incubate;
2. "uova" industriali": le uova di gallina in guscio, diverse da quelle di cui al punto 1, comprese le uova incubate; »;
2) l'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso;
3) il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 9
Nella categoria C rientrano le uova che non rispondono ai requisiti delle uova delle categorie A e B. Esse possono essere cedute soltanto alle imprese di sgusciatura o all'industria. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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