Art. 2

In vigore dal 30 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (4) Vedi pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23. (6) Vedi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 28. (8) GU n. L 188 del 10. 7. 1986, pag. 22.
Storico versioni

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