Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1185/86 è modificato come segue:

In vigore dal 30 ott 1986
1. Nell' a) nel paragrafo 1: - alla lettera b) la cifra di « 75 000 » è sostituita da « 70 000 »; - il testo della lettera d) è sostituito dal seguente testo: « d) - 10 000 tonnellate di oli di lino, di ricino e di legno della Cina, - 10 000 tonnellate di olio di soia, - 15 000 tonnellate di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana ». b) Nel paragrafo 2: - alla lettera a) la cifra di « 42 000 » è sostituita da « 50 000 », - alla lettera b) la cifra di « 100 000 » è sostituita da « 92 000 ». 2. Nell': a) il testo del paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente testo: « d) - 10 000 tonnellate di oli di lino, di ricino e di legno della Cina, - 0 tonnellate di olio di soia, - 15 000 tonnellate di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana ». b) Nel paragrafo 2: - alla lettera a) la cifra di « 42 000 » è sostituita da « 50 000 », - alla lettera b) la cifra di « 100 000 » è sostituita da « 92 000 ».
Storico versioni

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