Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1185/86 è modificato come segue:
In vigore dal 30 ott 1986
1. Nell'
a) nel paragrafo 1:
- alla lettera b) la cifra di « 75 000 » è sostituita da « 70 000 »;
- il testo della lettera d) è sostituito dal seguente testo:
« d) - 10 000 tonnellate di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
- 10 000 tonnellate di olio di soia,
- 15 000 tonnellate di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana ».
b) Nel paragrafo 2:
- alla lettera a) la cifra di « 42 000 » è sostituita da « 50 000 »,
- alla lettera b) la cifra di « 100 000 » è sostituita da « 92 000 ».
2. Nell':
a) il testo del paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente testo:
« d) - 10 000 tonnellate di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
- 0 tonnellate di olio di soia,
- 15 000 tonnellate di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana ».
b) Nel paragrafo 2:
- alla lettera a) la cifra di « 42 000 » è sostituita da « 50 000 »,
- alla lettera b) la cifra di « 100 000 » è sostituita da « 92 000 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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