Art. 2
In vigore dal 30 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(4) Vedi pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
(6) Vedi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 28.
(8) GU n. L 188 del 10. 7. 1986, pag. 22.
Storico versioni
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