Art. 5

In vigore dal 30 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la rilevazione dei prezzi a decorrere dalla settimana che inizia il 3 novembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente
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