Art. 2

In vigore dal 30 ott 1986
1. La rilevazione dei prezzi di mercato a livello nazionale o, per quanto concerne il Regno Unito, a livello regionale avviene secondo le seguenti modalità: a) i prezzi sono rilevati in centri di quotazione stabilitiper ciascuno Stato membro ; tali prezzi devono essererappresentativi della produzione dell'insieme delloStato membro e riguardare un numero significativo dicarcasse; b) la rilevazione settimanale dei prezzi verte sui prezzirilevati allo stadio macellato nel corso della settimanaprecedente; c) i prezzi sono comunicati classe per classe, in monetanazionale, dopo le eventuali correzioni di cui all'articolo1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 563/82; d) i prezzi comunicati in conformità della lettera c) per ilRegno Unito sono corretti, se del caso dell'importo delpremio per la macellazione di taluni bovini adulti damacello concesso in questo Stato membro. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il giovedì a mezzogiorno di ogni settimana, i prezzi rilevati conformemente al presente articolo. (1) GU n. L 140 del 20.5.1982, pag. 35. (2) GU n. L 90 dell'1.4.1984, pag. 32. (3) GU n. L 123 del 7.5.1981, pag. 3. (4) GU n. L 67 dell'11.3.1982, pag. 23. (5) GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 14. (6) GU n. L 172 del 18.6.1982, pag. 19. 3. Se, a motivo di circostanze eccezionali o del carattere stagionale dell'offerta, non è possibile, in uno Stato membro o in una regione, rilevare prezzi concernenti un numero significativo di carcasse di una o più qualità, la Commissione può ricorrere agli ultimi prezzi rilevati precedentemente per la suddetta qualità o le suddette qualità ; se una situazione del genere persiste per più di due settimane consecutive, la Commissione può decidere di eliminare temporaneamente la qualità o le qualità in questione ai fini della rilevazione dei prezzi e di ridistribuire temporaneamente la ponderazione o le ponderazioni attribuite a tali qualità.
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