Art. 5
In vigore dal 30 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica per la rilevazione dei prezzi a decorrere dalla settimana che inizia il 3 novembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
Storico versioni
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