Art. 3

In vigore dal 29 ott 1986
1. I tassi di conversione, calcolati sulla base delle disposizioni dell' ed applicabili dalla data da cui decorrono gli effetti del presente regolamento, sono fissati nell'allegato. Essi sono tuttavia fissati con riserva di una modifica effettuata anteriormente al 3 novembre 1986 in virtù del paragrafo 2. 2. Se la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85 si discosta di almeno un punto da quella presa in considerazione per la fissazione precedente, il coefficiente monetario da applicare ai fini della fissazione dei tassi di conversione di cui all' è modificato dalla Commissione in funzione della modifica di tale scarto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3294:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo