Art. 2

In vigore dal 29 ott 1986
1. Il coefficiente monetario è fissato in funzione dello scarico monetario reale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85. 2. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari, si applicano per quanto di ragione (4).
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