Art. 1
In vigore dal 29 ott 1986
1. In conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1676/85, un tasso di conversione agricolo specifico si applica per la conversione in moneta nazionale del prelievo all'importazione, nonché della restituzione all'esportazione nel settore del riso.
2. Il tasso di conversione agricolo specifico è il tasso di conversione agricolo valido per il settore del riso cui si applica un coefficiente monetario.
3. Tuttavia, per quanto concerne gli Stati membri che mantengono le loro monete tra di loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione specifico è uguale al tasso centrale della moneta in questione, cui si applica il coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2502/86 (3).
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