Art. 6

In vigore dal 27 ott 1986
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa gli Stati membri, entro il 20 gennaio 1987, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
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