Art. 5
In vigore dal 27 ott 1986
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 15 gennaio 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 1o gennaio 1987, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di riterere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 gennaio 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 1o gennaio 1987 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi ritrasferiscono alla riserva.
Storico versioni
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