Art. 2
In vigore dal 7 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L', paragrafi da 2 a 6, si applica alle richieste di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione presentate alle autorità competenti a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. CLARK
(1) GU n. C 22 del 24. 1. 1985, pag. 10.
(2) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 108.
(3) GU n. C 169 dell'8. 7. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 1.
(7) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
Storico versioni
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