Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1430/79 è modificato come segue:
In vigore dal 7 ott 1986
1) all', paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
« Questo termine non può in alcun caso essere prorogato, salvo se l'interessato abbia fornito la prova di non aver potuto presentare la richiesta entro tale termine per un caso fortuito o di forza maggiore. »;
2) è inserito l'articolo seguente:
« Articolo 4 bis
1. Se le merci erroneamente dichiarate per la libera pratica sono state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate, conformemente all'articolo 4, lettera b), per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, si può nondimeno procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione, sempreché sia accertato che:
a) risultano soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, e dall'articolo 4, lettera a);
b) nel caso in esame non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato.
2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione nel caso di cui al paragrafo 1 è subordinata:
a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire alle autorità competenti di accertarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio dei diritti sono state effettivamente esportate fuori del territorio doganale della Comunità e sono proprio quelle immesse inizialmente in libera pratica;
b) alla restituzione alle autorità competenti di ogni documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di ogni elemento di prova ritenuto necessario dalle autorità competenti per accertarsi che il documento in oggetto non sia utilizzato in occasione dell'importazione di merci nella Comunità. »;
3) è inserito l'articolo seguente:
« Articolo 6 bis
1. Se la riesportazione o la distruzione delle merci non è stata effettuata sotto il controllo delle autorità competenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, si può nondimeno procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione sempreché sia accertato che:
a) risultano soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3;
b) nel caso in esame non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato.
2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione nel caso di cui al paragrafo 1 è subordinata:
a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire alle autorità competenti di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:
- effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure
- distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto;
b) alla restituzione alle autorità competenti di ogni documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di ogni elemento di prova ritenuto necessario dalle autorità competenti per accertarsi che il documento in oggetto non sia utilizzato in occasione dell'importazione di merci nella Comunità. »;
4) l'articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue:
- è inserita la lettera seguente:
« d) merci per le quali è accertato, dopo che ne era stato concesso lo svincolo per la libera pratica, che, all'atto dello svincolo, non erano conformi alla regolamentazione in vigore riguardo alla loro utilizzazione o commercializzazione e non possono quindi venir utilizzate per i fini previsti dal destinatario; »;
- le lettere da d) a g) diventano le lettere da e) ad h);
5) è inserito l'articolo seguente:
« Articolo 11 bis
1. Se la riesportazione o la distruzione delle merci non è stata effettuata sotto il controllo delle autorità competenti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, si può nondimeno procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione sempreché sia accertato che:
a) risultano soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafi 2 e 4;
b) nel caso in esame non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato.
2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione nel caso di cui al paragrafo 1 è subordinata: a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire alle autorità competenti di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:
- effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure
- distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto;
b) alla restituzione alle autorità competenti di ogni documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di ogni elemento di prova ritenuto necessario dalle autorità competenti per accertarsi che il documento in oggetto non sia utilizzato in occasione dell'importazione di merci nella Comunità. »;
6) il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 13
1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
Le situazioni in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 25. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata all'ufficio doganale competente nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di contabilizzazione di questi diritti da parte dell'autorità preposta alla loro riscossione.
Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare una proroga di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati. »;
7) l'articolo 19 è soppresso;
8) il testo dell'articolo 25 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 25
1. Il comitato delle franchigie doganali, previsto dall'articolo 141 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (1), può prendere in esame ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, che sia sollevato dal presidente, di propria iniziativa oppure a richiesta di uno Stato membro.
2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 918/83.
(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. »;
9) è inserito l'articolo seguente:
« Articolo 26 bis
Il presente regolamento si applica senza pregiudizio dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2176/84 (2).
(2) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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