Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L', paragrafi da 2 a 6, si applica alle richieste di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione presentate alle autorità competenti a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. C 22 del 24. 1. 1985, pag. 10. (2) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 108. (3) GU n. C 169 dell'8. 7. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (6) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 1. (7) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
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