Art. 5

In vigore dal 9 set 1986
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista e chiedere di essere intese dalla Commissione entro il termine di un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, l' del presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi oppure fino all'adozione da parte del Consiglio di misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 319 dell'11. 12. 1985, pag. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2800:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo