Art. 2

In vigore dal 9 set 1986
Gli impegni assunti da Gorenje (Velenje, Iugoslavia) e da Union Haushaltgeraete (Berlino, Repubblica democratica tedesca) nell'ambito della procedura antidumping, relativa alle importazioni dei congelatori di cui alla sottovoce ex 84.15 C II della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.15-41 e 84.15-46, originari della Iugoslavia e della Repubblica democratica tedesca, sono accettati.
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