Art. 1

In vigore dal 9 set 1986
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di congelatori di cui alla sottovoce ex 84.15 C II della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.15-41 e 84.15-46, originari dell'URSS. 2. L'importo del dazio è pari al 33 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. 3. Si applicano i provvedimenti in vigore in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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