Art. 6

In vigore dal 28 ago 1986
1. L'anticipo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 viene versato entro tre mesi dalla presentazione della prova della costituzione della cauzione. 2. Al più tardi un mese dopo che sia stata fornita la prova del pagamento di cui all', paragrafo 3, l'organismo svincola la cauzione di cui al paragrafo 1. Se la prova non è stata fornita entro il termine stabilito ma nei due mesi successivi, e se il ritardo non è dovuto ad una negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione.
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