Art. 7

In vigore dal 28 ago 1986
1. Nel caso indicato all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato vengono presentati all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 10 dicembre 1985. L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro e non oltre il 10 gennaio 1986. 2. L'elaborazione del vino alcolizzato può aver luogo soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione, ma comunque non oltre il 31 luglio 1987. 3. La distillazione del vino alcolizzato non può essere effettuata dopo il 31 agosto 1987. 4. Entro il giorno 10 di ogni mese, l'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino consegnatigli nel mese precedente. 5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaborazione fruisce di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato, del seguente importo: - 2,21 ECU per i vini da tavola appartenenti al tipo A I e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica, - 2,49 ECU per i vini da tavola appartenenti ai tipi R I e R II, nonché per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica. Per poter beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore provvede entro il 31 agosto 1986 a presentare relativa domanda all'organismo d'intervento competente, allegandovi copia dei documenti d'accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale l'aiuto è richiesto ovvero un elenco descrittivo di detti documenti. Gli Stati membri possono prescrivere che le copie o gli elenchi di cui al secondo comma siano vistati da un ufficio di controllo. L'aiuto viene versato al più tardi tre mesi dopo la presentazione della prova di avvenuto deposito della cauzione menzionata all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e, comunque, dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione. 6. Fatto salvo l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione viene svincolata a condizione che, entro e non oltre il 31 dicembre 1987, venga presentata la prova: - che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato; - che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini precisati all', paragrafo 1, secondo comma. Se le prove di cui al primo comma non vengono presentate entro il 31 dicembre 1987 al più tardi, l'organismo d'intervento provvede al recupero dell'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato. Tuttavia, qualora tali prove siano presentate dopo la scadenza fissata, ma entro e non oltre il 31 marzo 1988, l'organismo d'intervento si limita a recuperare un importo pari al 20 % dell'aiuto versato. Se si constati che l'elaboratore del vino alcolizzato non ha pagato al produttore il prezzo d'acquisto, l'organismo d'intervento provvede, entro e non oltre il 30 aprile 1988, a versare al produttore, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore stesso, una somma equivalente all'importo dell'aiuto.
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