Art. 1

In vigore dal 28 ago 1986
1. Il presente regolamento stabilisce, per la campagna 1985/1986, le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola, di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79. 2. In conformità del disposto dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che, durante la campagna 1985/1986, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 39, 40 o 41 dello stesso regolamento sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione (4), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione (5) e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (6).
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