Art. 5

In vigore dal 12 ago 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. C 154 del 20. 6. 1986, pag. 2. (3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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