Art. 5
In vigore dal 12 ago 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. C 154 del 20. 6. 1986, pag. 2.
(3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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